Puoi sponsorizzare la nostra associazione ne trarrai vantaggi di immagine e fiscali Piccola rassegna stampa informativa dei vantaggi fiscali per la aziende che vogliano sponsorizzare una associazione sportiva dilettantistica Sponsor e fondi fino a 200mila € sono sempre spese di pubblicità La novità è contenuta nel comma 8 dell'articolo 90 della Finanziaria 2003. Grazie ad essa, molte aziende saranno incentivate a sponsorizzare i sodalizi sportivi potendo considerare integralmente in deduzione le somme ad essi corrisposti senza rischi di contenzioso. Bisogna considerare che l'esposizione di un marchio sulla divisa di una squadra, da una parte accresce la propria immagine, ma dall'altra mira ad incrementare le vendite dei prodotti commercializzati. E' dunque presente una componente pubblicitaria e i margini di discussione sono notevoli. Comma 8 dell'articolo 90 Il corrispettivo in denari o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917. fonte: il il sole24ore Sport, 10-24 gennaio 2003 La disciplina delle elargizioni a favore delle associazioni. Le persone fisiche possono sicuramente effettuare elargizioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche. La misura massima della detrazione fiscale per le persone fisiche è stata modificata dal comma 9 dell'articolo 90 della legge finanziaria per il 2003, infatti chi effettua erogazioni liberali in denaro può detrarre dall'Irpef un importo pari al 19% della somma erogata fino a un massimo di € 1.500 (la detrazione massima consentita è di quindi di € 285). Chi intende usufruire della detrazione deve obbligatoriamente effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale, carta di credito o bancomat. Se il versamento è effettuato con modalità diverse (per esempio in contanti) la persona fisica perde diritto alla detrazione. fonte: il il sole24ore Sport, 10-24 gennaio 200 Spazio all'attività istituzionale per restare "non commerciale". Il fatto che le entrate di tipo commerciale siano superiori a quelle istituzionali non costituisce più, dal 2003, un problema per le associazioni sportive dilettantistiche. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 90, comma 11, della legge Finanziaria per il 2003, le associazioni sportive dilettantistiche non corrono più il rischio di vedersi disconosciuta al qualità fiscale fiscale di "ente non commerciale", Dal 2003 non si rende infatti più applicabile ai sodalizi sportivi dilettantistici la disposizione di cui all'articolo 111-bis del Tuir che dispone che gli enti perdono la qualifica fiscale di "non commerciali" qualora esercitino attività commerciali in via prevalente per un intero periodo d'imposta. fonte: il il sole24ore Sport, 10-24 gennaio 2003 I vantaggi per le aziende che sostengono una società sportiva. Per l'impresa che decide una sponsorizzazione, gli importi erogati in base al contratto e a fronte di prestazioni collegate sono da classificare in bilancio come spese di pubblicità. Si tratta di spese sostenute dall'azienda per divulgare il più possibile la conoscenza dei prodotti ed del marchio sul mercato e il trattamento fiscale previsto è quello dell'intera deducibilità, nell'anno in cui queste spese vengono sostenute oppure suddivise in quote costanti in quell'esercizio e nei quattro successivi. L'importante è che questa classificazione non venga contestata dal fisco che preferirebbe magari un posizionamento di quegli stessi importi tra le spese di rappresentanza, deducibili in misura di un terzo del loro ammontare nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Per evitare contestazioni è quindi necessario redigere uno specifico contratto, dove vengano esattamente individuati gli obblighi dello sponsor e del soggetto sponsorizzato. In più si evidenzia che per effetto del comma 8 dell'articolo 90 della Finanziaria 2003, a partire dal 2003 il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. fonte: il il sole24ore Sport, 10-24 gennaio 2003 Nessuna tassazione per le spese per vitto, alloggio e viaggio. A partire dal 2003 sia gli emolumenti corrisposti per prestazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'attività istituzionale sia quelli erogati nell'ambito dell'attività d'impresa non sono imponibili ai fini Irap. Non sono mai tassate neanche le spese per vitto, alloggio e viaggio rimborsate analiticamente allo sportivo dilettante. fonte: il il sole24ore Sport, 10-24 gennaio 2003 Il Pagamento delle imposte per allenatori e dirigenti. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 342/00 sono esclusi da tassazione, entro il limite annuale di 7500 euro le indennità, i rimborsi forfetari di spese, i premio e i compensi per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, erogati da parte del Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dal Unire, dagli Enti di promozione sportiva, nonché da qualunque organismo comunque denominato. che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi sia riconosciuto. L'esclusione dalla tassazione non trova, naturalmente applicazione laddove il rapporto con il soggetto che eroga i compensi sia di lavoro dipendente. fonte: il il sole24ore Sport, 10-24 gennaio 2003